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Bonus e agevolazioni fiscali per l’edilizia: facciamo un po’ di ordine

Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, recupero fiscale, agevolazioni varie. Ormai da alcuni anni ne sentiamo quotidianamente parlare ogni volta che i discorsi si orientano verso le tematiche relative al mondo dell’edilizia di oggi. Ma di cosa si tratta realmente?

Proviamo a mettere un po’ di ordine e a fare chiarezza sull’argomento.

A partire dal 2012, allo scopo di promuovere ed agevolare gli investimenti privati e, di conseguenza, di sostenere l’economia in crisi, in Italia si è cominciato a riconoscere e a concedere agevolazioni fiscali per alcuni tipi di interventi edilizi, a determinate condizioni ed entro archi di tempo limitati. In seguito tali incentivi sono stati via via rinnovati e prorogati (di anno in anno circa), con alcuni piccoli aggiustamenti e modificazioni. L’ultimo aggiornamento è quello dello scorso 28 Dicembre 2015, quando la L. 208/2015, o legge di stabilità 2016, ha sancito il rinnovo per un altro anno della detrazione fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e del 65% per quelli di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici.

Il primo tipo di detrazione, il cosiddetto Bonus Ristrutturazioni, riguarda appunto gli interventi di ristrutturazione edilizia: è disciplinato dal D.P.R. 917/86, Art. 16/bis e, dal 1° Gennaio 2012, il D.L. 201/2011 (poi convertito nella L. 214/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”) ha reso l’agevolazione permanente ed inseribile tra gli oneri detraibili dall’Irpef, consentendo di detrarre fino al 36% delle spese sostenute e fino ad un ammontare complessivo delle stesse di 48.000 € per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese effettuate tra il 26/06/2012 ed il 30/06/2013, il D.L. 83/2012 (poi convertito nella L. 134/2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese”) ha concesso la possibilità di elevare al 50% la quota in detrazione ed elevato a 96.000 € il tetto massimo di spesa detraibile. Queste condizioni di maggiore vantaggio sono poi state oggetto di varie e successive proroghe, in ultimo con la legge di stabilità 2016, che ha confermato l’agevolazione al 50% per spese massime di 96.000 € fino al 31/12/2016.

Dal 1° Gennaio 2017, salvo ulteriori modifiche, le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione, torneranno entro le misure ordinarie del 36%, con limite massimo di spesa di 48.000 €.

La legge di stabilità 2016 ha concesso una proroga anche al cosiddetto Bonus Mobili, cioè la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per un massimo di 10.000 € per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe minima A+, da inserire all’interno di immobili oggetto di ristrutturazione.

Possono usufruire di Bonus Ristrutturazione e di Bonus Mobili tutti i contribuenti soggetti all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef), sia proprietari, sia titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto di ristrutturazione e che ne sostengono le spese relative (usufruttuari, locatari, soci di cooperative, soci di imprese, ecc.).

Bonus Ristrutturazione e Bonus Mobili sono riconosciuti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di parti comuni di edifici residenziali (rif. lettere a, b, c, d dell’Art. 3 del D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) e per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale (rif. lettere b, c, d dell’Art. 3 del D.P.R. 380/2001). Gli interventi di manutenzione ordinaria risultano quindi detraibili solo quando riguardano parti comuni di edifici residenziali.

Le agevolazioni sono inoltre concesse anche per altri tipi di intervento come la ricostruzione e il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi per cui sia stato dichiarato lo stato d’emergenza (anche se si tratta di tipologie di intervento che non rientrano nei casi sopra elencati), la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, l’eliminazione di barriere architettoniche, l’adozione di misure di protezione contro terzi o per la prevenzione di infortuni domestici, ecc.

Passiamo ora al secondo tipo di agevolazione, quello del 65% e più comunemente noto come Ecobonus: consiste in detrazioni dall’Irpef o dall’Ires concesse nei casi di interventi che incidono in maniera migliorativa sull’efficienza energetica di edifici esistenti o relativi all’adeguamento anti-sismico di questi ultimi. Tali detrazioni vanno ripartite in dieci rate annuali di pari importo e sono riconosciute per il 55% delle spese sostenute fino al 05/06/2013 e per il 65% di quelle sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2016. Gli interventi oggetto di agevolazione, sono quelli che riguardano le singole unità immobiliari, le parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, indipendentemente dalla categoria catastale. Come per il Bonus Ristrutturazioni, anche in questo caso dal 1° Gennaio 2017 si tornerà al regime di detrazione standard, vale a dire del 36% per spese fino a 48.000 €.

Possono usufruire dell’Ecobonus tutti i contribuenti, anche se titolati di reddito d’impresa, che risultano possessori, a qualsiasi titolo, degli immobili oggetto di intervento: ad esempio persone fisiche, associazioni di professionisti, usufruttuari, comodatari, inquilini, ecc.

Per quanto riguarda invece i tipi di intervento che consentono di avvalersi di questa agevolazione, il D.M. 19/02/2007 poi modificato dal D.M 07/04/2008, ha individuato i seguenti casi: riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull’involucro edilizio degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Provvedimenti successivi hanno poi esteso l’applicazione della detrazione anche agli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di schermature solari, all’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore ed alimentati da biomasse combustibili, all’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo remoto di impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.

La normativa stabilisce diverse quote massime di spesa a cui poter applicare la detrazione, in funzione dei differenti tipi di intervento: la detrazione massima è di 100.000 € per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di 60.000 € per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, sull’installazione di pannelli solari e sull’acquisto e posa in opera di schermature solari, di 30.000 € per l’acquisto e posa in opera o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Rientrano all’interno della categoria “interventi sull’involucro degli edifici esistenti” (e quindi consentono la detrazione del 65% fino a 60.000 € di spesa) anche tutte le opere relative agli infissi, a condizione che facciano riferimento ad edifici esistenti e che abbiano effetti migliorativi sulle prestazioni termiche e sul risparmio energetico.

Un ulteriore aspetto, meno noto ai più ma non di minore importanza, è la previsione, fino al 31 Dicembre 2016, di detrazioni anche per le spese sostenute per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche su edifici esistenti ricadenti all’interno di zone sismiche ad alta pericolosità (classi 1 e 2, come all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003) e che assolvono alla funzione di abitazione principale o sono adibiti allo svolgimento di attività produttive.

Nello specifico la normativa riconosce una detrazione pari al 65% delle spese effettuate tra il 4 Agosto 2013 ed il 31 Dicembre 2016 per un importo complessivo massimo di 96.000 € per unità immobiliare; per lo stesso intervallo di tempo (dal 04/08/2013 al 31/12/2016) la medesima detrazione ma nella misura del 50% è riconosciuta anche per le seconde case, con particolare riguardo per l’esecuzione di opere di messa in sicurezza statica. In entrambi i casi è condizione imprescindibile che gli eventuali interventi siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o dei complessi di edifici collegati strutturalmente e che riguardino interi edifici: nei casi in cui si operi all’interno di centri storici, occorre operare sulla base di progetti unitari e non sulle singole unità immobiliari.

Possono usufruire dei bonus sull’adeguamento sismico tutti i soggetti passivi di Irpef e Ires a condizione che abbiano effettivamente sostenuto le spese e che siano possessori dell’immobile in oggetto o comunque detentori di un idoneo titolo (proprietà, locazione, ecc.)

Infine un’ultima considerazione per rispondere a chi si domanda se il riconoscimento delle agevolazioni è vincolato all’impiego di tecniche o materiali prestabiliti. La risposta è no. Infatti, al di là degli obiettivi a cui gli interventi a regime fiscale agevolato sono finalizzati (ristrutturazione, efficientamento energetico, adeguamento sismico, messa in sicurezza, ecc.), questa normativa, seppur per molti aspetti limitata e limitante, non pone condizioni dal punto di vista delle scelte progettuali e tecnologiche. Chi interviene, pur nel rispetto delle regole urbanistiche e comunali vigenti, è libero di orientarsi verso ciò che ritiene più opportuno ed adeguato, che si tratti di legno, cemento armato, muratura, acciaio, bambù, terra cruda.

Elena Ottavi